Con la Legge di Stabilità 2014 sono stati prorogati gli incentivi fiscali fino al 31.12.2016 per ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica, abbattimento barriere architettoniche.
Dal 26 giugno 2012, data d’ entrata in vigore del “Decreto crescita”- ossia D.L. 22 giugno 2012 n. 83- la percentuale del 36% per le ristrutturazioni aumenta al 50% e l’importo massimo detraibile per ogni unità abitativa sale da 48.000 a 96.000 euro. Il D.I. 22 giugno 2012 n. 83 sarà valido fino al 31 Dicembre 2016, salvo modifiche al Decreto Legge.
Le normative relative alle detrazioni fiscali del 50% sono soggette a variazioni nel tempo. Per questo motivo suggeriamo di affidarsi sempre ad un consulente fiscale che saprà gestire al meglio le vostre necessità.

Interventi soggetti a detrazione fiscale e beneficiari

La detrazione IRPEF si può richiedere per eseguire:
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
- le opere di risanamento conservativo e restauro
- i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali (Lettere a), b), c) e d) del comma 1, articolo 3 del Testo Unico dell’Edilizia Dpr 380/2001).
Sono anche ammessi al beneficio della detrazione gli interventi:
“finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed sterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità.”
Sono ammessi alla agevolazione lRPEF gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e lavori di ristrutturazione edilizia solo se riguardano le parti comuni di edifici residenziali.
Sono ammessi a fruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione:
- tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato;
- i locatari, gli usufruttuari, i soci di imprese quindi tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi.
Non sono ammessi a fruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione:
- Gli Enti locali in quanto non sono soggetti
- Le imprese e altri soggetti commerciali se intervengono su immobili non residenziali.

La detrazione per l’acquisto di un ausilio per l’abbattimento barriere architettoniche viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Una nell’anno di sostenimento delle spese; nove nei nove anni successivi.
Si possono ottenere più benefici per uno stesso intervento.
La detrazione del 5O% per l’acquisto o la ristrutturazione di un ascensore, l’acquisto di un montascale o piattaforma elevatrice è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (DI 22 gennaio 2004, n. 42), ridotte nella misura del 50%.
Per la richiesta di quanto sopra descritto consultare il Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83
Si può inoltre usufruire del contributo regionale abbattimento barriere architettoniche; la Legge 13/89 eroga contributi a fondo perduto a carico dello Stato e delle Regioni, a favore di chiunque sia portatore di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (è sufficiente una patologia tale da rendere impossibile o anche soltanto difficoltoso o pericoloso salire a piedi una rampa di scale e che questa patologia sia avvalorata da un certificato in carta semplice del proprio medico curante).
Il contributo massimo erogabile (IN BASE ALLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE) ammonta a € 7.101,28.